• Home
  • Il Csf
    • l'AziendaNella nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro.
    • MissionL'esperienza e la professionalità, innovazione ed aggiornamento costante sono gli ingredienti del nostro successo.
    • Sedi CSFScopri la sede CSF più vicina a te in Campania, Abruzzo e Lazio.
    • Informativa sulla PrivacyL'informativa sul trattamento dei dati personali.
    • Cookie Policy
  • La mediazione
    • I vantaggi della mediazioneScopri i vantaggi della decisione di avviare la procedura di mediazione.
    • Agevolazioni fiscaliL'avvio della procedura di mediazione , offre l'opportunità di una serie di agevolazioni fiscali.
    • Materie della mediazioneI casi in cui è possibile avviare la procedura di mediazione.
    • RegolamentoI principi che regolano il nostro organismo di mediazione.
    • La procedura di mediazioneUna semplice guida all'avvio e alla prosecuzione della procedura di mediazione.
    • Indennità di mediazioneTabelle riepilogativa dei costi e delle spese di mediazione.
    • Modalità di pagamentoCoordinate bancarie per effettuare il pagamento dell'indennità on line.
  • Mediatori
  • Diventa mediatore
    • Il corso di MediatoreDiventa un mediatore professionista con il corso promosso dal C.S.F.
    • Corso di aggiornamento biennaleCorso obbligatorio di aggiornamento biennale per mediatori
    • Modulo di iscrizioneScarica e compila il modulo di iscrizione
  • Contattaci
    • Come raggiungerciScopri come raggiungere la sede CSF più vicina
    • Richiesta informazioniSaremo ben lieti di rispondere alle tue domande.
    • Diventa partnerSei interessato a collaborare con il CSF? Compila il modulo seguente sarai contattato dalla nostra segreteria amministativa.
  • Rassegna stampa
  • Link

Regolamento dell'organismo di mediazione

Articolo 1
Principi generali

  1. Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo di Mediazione C.S.F. Centro Servizi e Formazione srl, per lo svolgimento dell’attività di mediazione.
  2. La mediazione è un procedimento, comunque denominato, svolto da un terzo imparziale, competente, neutrale ed indipendente finalizzato ad assistere due o più parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia civile e commerciale relativa a diritti disponibili, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa in forma bonaria e satisfattoria per i partecipanti;
  3. La procedura di mediazione è fondata sui principi della informalità, celerità e riservatezza;
  4. Rientrano nelle materie che potranno essere oggetto di mediazione tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili qualora le parti ritengano di poterle risolvere in forma collaborativa, attraverso la conclusione di un accordo vincolante per entrambe;
  5. Nelle materie di cui all’art.5 comma 1 bis del D. Lgs 28/2010 il ricorso al giudice sarà ammesso solo dopo che le parti abbiano esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
  6. Nel procedimento di mediazione, le parti, in ogni momento potranno decidere di rinunziare salvi gli effetti di legge. In tal caso, il conciliatore, all’atto della redazione del verbale di chiusura, darà atto della mancata adesione della parte al tentativo di mediazione;
  7. Deve essere reso noto alle parti che, qualora esse non raggiungano l’accordo rimane intatto il loro diritto ad accedere alla Giustizia ordinaria;
  8. Le parti devono essere libere di partecipare alla mediazione nel modo che ritengono più opportuno. Non sono in alcun modo vincolate a rendere dichiarazioni o a rimettere atti che essi vogliono tenere riservati né il mediatore può in alcun modo indurre le parti in tal senso;
  9. Per lo svolgimento dell’attività si applicano le disposizioni del presente regolamento che fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell’organismo; adotta il codice di condotta; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall’organismo stesso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr.180 del 18/10/2010, così come integrato dal DM 145 del 2011 e s.m.i..
  10. Sul sito www.csf-mediazione.it sarà accessibile la modulistica per la presentazione della domanda che potrà essere anche presentata in forma telematica. Si precisa che la piattaforma telematica è stata predisposta in modo da garantire il rispetto della privacy e della circolazione dei dati personali.
  11. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 comma 2 lettera c) del D.M. 180/2010, l’Organismo di Mediazione C.S.F. Centro Servizi e Formazione s.r.l., può avvalersi delle strutture, del personale, dei mediatori di altri organismi con in quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
  12. Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall’Organismo e amministrate sul territorio nazionale.
  13. Possono essere oggetto di mediazione le controversie sorte tra privati; fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici; e che vengono avviate in forza di una disposizione di legge, o di una clausola contrattuale; a seguito dell’invito di un giudice o in maniera volontaria.
  14. Le parti, d’intesa con C.S.F. Centro Servizi e Formazione srl, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di mediazione.
  15. L’organismo si impegna a comunicare al Ministero della giustizia ogni variazione al presente regolamento.

Articolo 2
Organi costitutivi dell’organismo

L’organismo è composto da un responsabile del procedimento, dai mediatori abilitati ad esso iscritti e dalla segreteria.

Articolo 3
La segreteria

Alla segreteria è demandato il compito dell’amministrazione del servizio di mediazione.
Ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 28/2010, tutti i soggetti addetti alla segreteria sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite.
Agli stessi è fatto assoluto divieto di prestare attività di consulenza giuridica o di mediazione, né debbono entrare nel merito della controversia, né offrire alle parti suggerimenti o indicazioni che inficino l’imparzialità.
La segreteria tiene un Registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni, per ogni singolo procedimento, del numero di ordine progressivo, dei dati identificativi delle parti, dell’oggetto della mediazione, del mediatore o dei mediatori designati, nonché dei mediatori tirocinanti ai  sensi del articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m.i., oltre che della durata del procedimento e del relativo esito.
La segreteria, all’atto della ricezione della domanda verifica che essa abbia il contenuto minimo richiesto dalla legge ed in particolare che rechi l’indicazione di:l’Organismo adito;
  • le generalità delle parti;
  • l’oggetto della controversia;
  • le ragioni della pretesa;
  • il valore della lite.
Qualora la parte che presenti la domanda di mediazione non sia in grado di fornire con esattezza le generalità della controparte, è necessario che venga verificato che vi siano almeno gli estremi che la rendano in qualche modo identificabile e raggiungibile. Nel caso in cui uno degli elementi di cui sopra sia estremamente generico o non indicato, la segreteria richiederà alla parte depositante di integrare le informazioni fornite e, diversamente, non potrà accogliere la domanda e procedere con le fasi successive.
Con riferimento al valore della controversia, esso è  individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore  indeterminato, indeterminabile ovvero qualora  vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
In caso di esito positivo di questo primo controllo, essa richiederà di consegnare l’attestazione di avvenuto versamento dei diritti corrispondenti alle spese di avvio del procedimento e quindi:
  • annota la domanda nell’apposito registro anche telematico;
  • inizia la formazione del fascicolo consegnando alla parte depositante ricevuta di avvenuta ricezione. Tale ricevuta dovrà obbligatoriamente contenere l’indicazione della data e dell’ora di avvenuta consegna;
  • invia gli atti al responsabile del procedimento che procederà alla designazione del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari secondo i principi di cui in appresso; ricevuta la comunicazione di designazione del mediatore, gli comunica l’avvenuta nomina per posta elettronica certificata ovvero con fax avente numero dedicato dallo stesso precedentemente comunicato, oppure attraverso apposito software  dedicato alla gestione affari di mediazione, al quale il mediatore accederà con la propria username e password;
  • ricevuta conferma dell’accettazione da parte del mediatore incaricato, comunica con sollecitudine (entro 30 giorno dal deposito dell’istanza), alla parte istante ed alla controparte indicata nella domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, il luogo e l’ora del primo incontro.
In caso di legittimo impedimento da parte del mediatore designato, la segreteria, richiederà al responsabile dell’Organismo di procedere a nuova nomina, rimettendo allo stesso la comunicazione di
rifiuto proveniente dal mediatore originariamente incaricato, da considerarsi ai fini dell’organizzazione interna.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Il responsabile dell’organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l’organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
A seguito dell’avvenuta nuova nomina, si procederà all’invio alle parti della comunicazione del primo incontro.
Il primo incontro dovrà essere fissato dal Responsabile dell’Organismo non oltre trenta  giorni dalla presentazione della domanda.
La comunicazione avverrà:
  1. nei confronti della parte istante con fax o raccomandata ovvero mediante inoltro per posta certificata all’indirizzo dalla stessa segnalato o con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
  2. Nei confronti della parte convenuta a mezzo racc.ta A.R. ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantirne  l’avvenuta ricezione, anche a cura della parte istante.
La predetta comunicazione conterrà oltre alle indicazioni di cui sopra relative al nominativo del mediatore designato, del luogo, data ed ora del primo incontro, quelle relative alle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010 e, specificherà che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice potrà desumere, in base al disposto di cui all’art.8, comma 4 bis, del D.Lgs. 28/2010, argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.116 secondo comma del C.P.C. e che il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 comma 1 bis , non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Nella comunicazione dovrà poi essere specificato nei casi in cui la mediazione è causa di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, che, qualora una delle parti si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell’art. 76 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002, nr.115, essa dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza dei requisiti di esonero dal pagamento delle indennità, accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, all’atto del deposito dell’istanza per la parte istante, all’atto dell’accettazione per la parte convenuta.
Dall’avvenuta ricezione della comunicazione decorreranno i termini previsti dal Regolamento. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o presso sedi secondarie o presso altre strutture ricettive. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet www.csf-mediazione.it.
Il luogo di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.

Articolo 4
Il mediatore/conciliatore

E’ la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione, coadiuvando le parti nel rinvenimento di un accordo satisfattorio per entrambe, volto alla risoluzione della controversia tra di esse sussistente.
Egli non potrà in nessun caso rendere giudizi o assumere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio di mediazione, né svolgere attività di consulenza giuridica o tecnica relativamente all’oggetto della controversia.
Il responsabile, potrà designare mediatore per la singola controversia, uno dei soggetti iscritti in apposito elenco ordinato per specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, tenuto dall’Organismo ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per ottenere detta iscrizione, il richiedente presenterà al responsabile dell’organismo, per il tramite della Segreteria, apposita domanda corredata da:
  • Dichiarazione di disponibilità;
  • Curriculum sintetico con indicazione specifica dei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 lettere a) e b) del DM 180/2010;
  • Attestazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 3, lettera c);
  • Dichiarazione attestante il numero degli Organismi ai quali ha rivolto domanda di partecipazione che, in ogni caso non può essere superiore a 5 organismi.
La nomina del mediatore verrà effettuata prescegliendo tra quelli più appropriati, inseriti nell’elenco interno dei mediatori, iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
La lista dei mediatori ed il loro curriculum vitae è consultabile sul sito www.csf-mediazione.it;
I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in  possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011.
In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi,  in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art. 3, comma 1 lett. b) del DM. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.  
A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse,  del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.), inoltre dato che il D.Lgs. 28/2010 all'art. 4 comma 1 stabilisce che la mediazione si deve svolgere presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, per tanto si deve preferire il mediatore che risiede in tale luogo. Il precedente criterio non si applica in caso di mediazione svolta in modalità telematica.
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea e il luogo di svolgimento della mediazione.
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, il responsabile seguirà un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto, che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
Nel caso previsto dall'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 28/2010 e dunque in caso di istanza di parte per la sostituzione del mediatore, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, l'assegnazione del nuovo mediatore viene effettuata attraverso i criteri di cui sopra.
Anche in caso di richiesta comune delle parti, il responsabile non è obbligato alla nomina del mediatore richiesto, ma dovrà valutare autonomamente la convenienza della nomina, tenendo ogni opportuno conto dell’obiettivo che la mediazione si propone secondo i principi precedentemente proposti.
Qualora, in ogni momento, nello svolgimento del procedimento, egli venga a conoscenza di cause che limitino o rendano impossibile il mantenimento degli obblighi di neutralità, imparzialità e segretezza, egli ne dovrà dare conoscenza al responsabile dell’organismo che, con sollecitudine si attiverà per la sua sostituzione.
Nell’ambito della procedura per cui e incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o in nome dell’organismo. Egli si impegna a garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità e imparzialità rispetto alle parti in lite e all’oggetto della controversia.
Il conciliatore non potrà in seguito svolgere, in favore delle parti della mediazione, in merito alla stessa controversia o a controversie da essa derivate, attività di consulente, difensore o perito.
Il conciliatore dovrà mantenere gli standard qualitativi richiesti dall’Organismo partecipando ai corsi di aggiornamento ove  previsti dalla vigente normativa.
In merito all’attività di tirocinio che è gratuita, ai sensi dell’art. 4 lettera b) D.M. 180/10, integrato dal D.M. 145/11, è fatto obbligo ai soggetti interessati di richiedere l’iscrizione presso apposito elenco dei tirocinanti tenuto dall’Organismo e nella domanda il tirocinante specificherà il proprio ambito specialistico. Gli iscritti potranno rivolgersi direttamente alla segreteria dell’organismo al fine di verificare  le date dei procedimenti di mediazione e l’area di competenza della procedura senza poter ricevere informazioni dettagliate circa i contenuti specifici  della domanda o i soggetti partecipanti alla procedura  e avendo ottenuto  conoscenza delle dette date, fare richiesta,   tramite apposito modello predisposto dalla segreteria dell’organismo, di prendere parte come tirocinante al procedimento. La convocazione avverrà in ordine di data di iscrizione all’elenco dei tirocinanti formato dall’Organismo con riferimento alle singole aree di specializzazione. In caso di assenso alla partecipazione, sarà compito del mediatore designato informare le parti circa la possibile presenza del tirocinante e, qualora esse accettino, egli sarà ammesso a partecipare alla seduta di mediazione ed alle successive. Al tirocinante è fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza circa lo svolgimento della procedura secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del d.lgs.28/2010. A tal fine egli dovrà rendere, prima dell’inizio della procedura, apposita dichiarazione di riservatezza. Al tirocinante non è consentito alcun tipo di intervento durante lo svolgimento delle sedute ed in ogni caso la sua attività dovrà essere tale da non arrecare pregiudizio all’attività del mediatore o dei mediatori designati. Sarà compito del responsabile dell’organismo stabilire il numero massimo di tirocinanti ammessi allo svolgimento di ogni singola procedura di mediazione. I mediatori tirocinanti, in considerazione delle dinamiche particolari della procedura, a tutela  degli interessi delle parti in mediazione ad un ambiente sereno e privo di fonti di distrazione, potranno assistere alla mediazione in una stanza attigua opportunamente attrezzata. Il tirocinante è comunque  vincolato alla sottoscrizione dell’obbligo di riservatezza prima di essere ammesso alla visione della procedura stessa.

Articolo 5
La sede

  1.  La mediazione si svolge presso i locali dell’organismo C.S.F. Centro Servizi e Formazione srl o presso ulteriori sedi secondarie presenti sul territorio nazionale.
  2. La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al responsabile dell’organismo entro il termine di quindici giorni anteriori alla data fissata per il primo incontro previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 28/2010.
  3. L'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 prevede che la domanda sia presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente. Nel caso di incompetenza territoriale, la stessa deve essere eccepita dalle parti entro il primo incontro di mediazione; se l'organismo dispone della sede indicata come territorialmente competente, il procedimento viene spostato sulla nuova sede e comunicato alle parti, diversamente il mediatore chiude il tentativo di mediazione per mancanza di presupposti oggettivi.
  4. La corretta determinazione della competenza territoriale è a carico della parte istante. L'organismo non è responsabile di qualunque possibile danno derivante dalla non corretta determinazione della competenza territoriale. Restano ferme per l'organismo il diritto alle spese di avvio ed accessorie così come previste al punto 15 e 16 del presente regolamento.
  5. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs è possibile svolgere la procedura di mediazione anche in modalità telematica. A tal fine le parti interessate devono far pervenire all'organismo con su apposito modulo predisposto dall’organismo sul sito www.csf-mediazione.it (mail, fax, raccomandata etc)  almeno 48 ore prima dell'incontro previsto, espressa richiesta da cui si evinca la volontà di svolgimento della mediazione a distanza.
  6. Per quanto riguarda la mediazione da effettuare in videoconferenza si precisa che l’organismo si avvale della piattaforma telematica denominata Jampink. Al fine di garantire la sicurezza delle comunicazione ed il rispetto della riservatezza, la piattaforma si basa su un protocollo https con chiave crittografata a 128 bit che dispone di un certificato SSL rilasciato dalla “Starfield Technologies” che assicura l’assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse. Jampink permette di:
    • creare delle stanze virtuali predeterminando la data e l’ora e il numero di partecipanti alla mediazione online;
    • assegnare delle credenziali univoche d’accesso generate, attraverso un sistema random, ad ogni persona autorizzata a partecipare alla mediazione online;
    • far effettuare l’accesso alle sole persone autorizzate.
    Il sistema Jampink è collocato su un server dedicato all’interno di una webfarm che dispone di un presidio di personale qualificato 24h su 24h, 365 giorni l'anno. Il sistema di sorveglianza con telecamere motorizzate consente di tenere sotto controllo i punti nevralgici della struttura, mentre il sistema di allarme rileva automaticamente vibrazioni o aperture non autorizzate di ingressi e di infissi. La webfarm dispone di sensori biometrici posti all'ingresso delle varie zone interne, connessi al sistema anti-intrusione per la prevenzione di accessi non autorizzati. La webfarm dispone di un sistema antincendio a gas inerti connesso a rilevatori di fumo posti sopra e sotto al pavimento. I gas utilizzati non danneggiano le apparecchiature e non sono tossici per le persone eventualmente presenti. Jampink non permette la registrazione del meeting nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs 28/2010
     
Articolo 6
Accesso alla mediazione

  1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione presso la Segreteria dell’organismo.
  2. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
  3. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell’avvocato o del professionista che assiste la parte.
  4. La domanda va redatta utilizzando il modulo di “domanda di mediazione” presente sul sito www.csf-mediazione.it debitamente compilato, o di una richiesta scritta in conformità a quanto disposto dal presente regolamento e contenete tutti i dati richiesti dal modulo.
  5. Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima; ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Il deposito della domanda può avvenire anche presso le sedi secondarie dell’Organismo. È possibile inviare la domanda anche attraverso fax o posta elettronica non certificata, tali mezzi non garantiscono, da parte dell'organismo, la corretta ricezione.
  6. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre i 30 giorni dal deposito della domanda.
  7. La Segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l’avvenuta ricezione, trasmette all’altra parte nel più breve tempo possibile, la domanda, la sede e la data del primo incontro. Tutte le spese sostenute dall’ organismo per la notifica degli atti relativi al procedimento sono a carico delle parti e alle stesse saranno, in seguito, debitamente rendicontate.
  8. All’atto di deposito della domanda, l'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
  9. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle tariffe di cui alla tabella allegata al presente regolamento.
  10. La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.
  11. Le parti comunque possono volontariamente proseguire oltre il predetto termine al fine di trovare un accordo. In questo caso il mediatore è tenuto a redigere un verbale di mediazione in cui le parti sottoscrivano tale volontà, in quanto, nei casi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, decorsi 3 mesi, la condizione di procedibilità risulta assolta. La volontà negoziale delle parti di andare oltre i 3 mesi determina il passaggio da mediazione obbligatoria a mediazione volontaria con la rideterminazione delle indennità di mediazione previste al punto 16 del presente regolamento.
  12. Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all’accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambi.
  13. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l’attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all’indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.
    Il diritto di acceso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, è consentito a tutte la parti che hanno formalmente aderito al procedimento di mediazione. Il diritto di accesso è esercitato direttamente presso le sede territorialmente competente per la gestione del procedimento di mediazione ed ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Eventuale rilascio di copie comporta il pagamento di € 0,30 + IVA per pagina.
  14. Le parti che intendono richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, così come disposto dall'art. 17 comma 5-bis del D.Lgs.28/2010, sono tenute a presentare l'istanza nei seguenti termini: al deposito della domanda di mediazione per le parti istanti e all'accettazione della domanda di mediazione per le parti invitate. Ogni comunicazione tardiva non potrà essere accolta.
  15. Le parti chiamate in mediazione che necessitano uno slittamento del primo incontro di mediazione sono tenute ad aderire alla procedura, facendo pervenire all'organismo il modello di accettazione debitamente firmato e copia del versamento delle indennità di mediazione previste, cosi come previsto dall’art. 16 comma 9 del DM 180/2010.
  16. Non è possibile inviare una proposta transattiva in luogo dell’adesione alla mediazione. Ogni proposta deve infatti avvenire alla presenza del Mediatore e previa adesione. L’invio di una proposta transattiva o una qualsiasi comunicazione tra le parti, successiva all’istanza di mediazione, che implichi una disponibilità a transigere, implica l’inizio della mediazione ed obbliga le parti a sostenerne i costi. Nel caso in cui la parte chiamata, a seguito della ricezione di una convocazione per una mediazione, invii all’istante o al Suo Avvocato una comunicazione che invita ad una transazione al di fuori o parallela alla mediazione, al fine di evitare la medesima, l’istante o il Suo Avvocato hanno l’obbligo di informare l’Organismo di Mediazione. La proposta di transazione o la disponibilità a transigere così ricevute si considerano vere e proprie adesioni alla mediazioni e il Mediatore ha diritto a formulare alle parti la proposta conciliativa, applicando la tariffa relativa.

Articolo 7
Adempimenti in capo alla parte che aderisce alla mediazione

La parte che riceve la convocazione per il tentativo volontario od obbligatorio di mediazione, entro il giorno precedente la data fissata per il primo incontro  dovrà trasmettere alla segreteria dell’Organismo mediante consegna diretta o a mezzo fax o attraverso posta elettronica certificata una dichiarazione di accettazione del regolamento dell’organismo e delle tariffe dallo stesso applicate, nonché di essere informata che le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. In ogni caso, potrà comunque partecipare allo svolgimento del primo incontro presentandosi presso il luogo deputato per lo svolgimento dello stesso all’ora e nel giorno designato. L’adesione al procedimento di mediazione si perfeziona con il versamento delle spese di avvio. Aderendo alla mediazione, la parte chiamata si impegna al pagamento di tutte le spese e gli oneri, se previsti e ove non espressamente vietati dalle norme, relativi al primo incontro ed a quelli eventualmente successivi. La parte chiamata che non abbia aderito alla mediazione non potrà partecipare agli incontri, né rilasciare dichiarazioni, né visionare atti o documenti , né depositare atti o documenti, né proporre domande ed eccezioni o chiedere rinvii di incontri già fissati salvo che a ciò non acconsentano espressamente le altre parti, il mediatore ed il Responsabile dell’Organismo. In caso di mancata adesione della parte chiamata, il mediatore ne verbalizzerà la mancata partecipazione al procedimento.


Articolo 8
Procedimento di mediazione

  1. Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione personalmente ed assistita da un proprio legale di fiducia. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare all’incontro di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. Le parti possono farsi assistere da una o più persone di fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
  2. Il mediatore incaricato condurrà la procedura di mediazione nel rispetto delle disposizioni delle norme del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.
  3. La Mediazione si svolge nelle sedi dell’organismo, ivi comprese le sedi distaccate e in convenzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c del D.M. 180/2010, il cui elenco è disponibile sul sito internet www.csf-mediazione.it.
  4. In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, lo svolgimento del procedimento di mediazione può avvenire in altro luogo più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile. il quale, nel designare il diverso luogo di svolgimento della procedura o, nell’accettare quello richiesto dalle parti o dal mediatore, dovrà sempre verificare che esso permetta il rispetto dell’obbligo di segretezza e riservatezza, nonché che esso sia tecnicamente idoneo allo svolgimento della procedura e che rientri nel territorio del giudice competente.
  5. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione secondo le modalità  che ritiene più opportune, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
  6. La procedura di mediazione si articola in due fasi, quella preliminare e quella negoziale:
    • La prima fase preliminare prevede, a seguito delle modifiche intervenute al D.Lgs. 28/2010 disposte dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e così come chiarito dalla circolare ministeriale prot.168322 del 27 novembre 2013 all’art.8 comma 1, un primo incontro nel quale il mediatore è tenuto a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e quindi non prevede una vera e propria “attività di mediazione”, successivamente richiedere alle stesse di esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Il mediatore durate questa fase tenuto conto di quello che dicono le parti e gli avvocati, valuta se sussiste l'eventuale impossibilità a procedere. Se esistono motivi oggettivi che rendono impossibile iniziare la procedura di mediazione, quali ad esempio: l’assenza di una delibera che autorizza l’amministratore di condominio a stare in mediazione (così come previsto dalla legge 220/12); l’assenza di un’autorizzazione del giudice tutelare se a partecipare alla mediazione deve anche essere un minore; la non presenza di tutti i litisconsorti necessari, il mediatore verbalizza tali posizioni rilasciando un verbale di mancato inizio della procedura conciliativa, senza che sia dovuto nulla come spese di mediazione all’organismo eccetto le spese di avvio che rimangono dovute. Non può essere invece considerato quale motivo oggettivo ostativo la dichiarazione di impossibilità a trovare un accordo conciliativo, in quanto tale circostanza può emergere solamente dopo lo svolgimento del tentativo di mediazione.
      Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010. In caso di esito favorevole del primo incontro, il mediatore redigerà apposito verbale nel quale darà atto della partecipazione delle parti e dei loro avvocati e dell’intervenuto accordo all’inizio della procedura di mediazione, quindi, rinvierà  la procedura per l’inizio della fase negoziale della procedura oppure iniziare immediatamente il secondo incontro di mediazione. Quando le parti abbiano dato il proprio assenso all’inizio della procedura di mediazione, esse si obbligano al pagamento delle indennità di mediazione previste dal presente regolamento. Le comunicazioni alle parti, successive a quelle relative al primo incontro, potranno essere loro inviate anche per fax oppure posta elettronica anche certificata, comunicata dagli stessi all’organismo anche in sede di primo incontro, su apposito format predisposto dalla segreteria.
    • La seconda fase, quella negoziale, il mediatore potrà tenere sessioni congiunte o separate al fine di favorire il raggiungimento dell’accordo, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, il mediatore può formulare una proposta di mediazione e, deve formularla nell’ipotesi in cui le parti gliene facciano concorde richiesta in ogni momento del procedimento. In caso di formulazione della proposta e, prima di formulazione della stessa, il mediatore informerà le parti circa le conseguenze poste a loro carico ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 28/2010. La proposta può anche essere formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione e, tale proposta sarà formulata sulla scorta delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di assenza di una o più parti alla procedura di mediazione qualora il mediatore, nel rispetto del codice etico, secondo coscienza e, sulla base della documentazione in suo possesso prodotta dalla parte, ritenga che ciò non leda il suo obbligo fondamentale di imparzialità e, possa favorire la realizzazione dell’accordo tra le parti.  In caso di mancata adesione alla mediazione, da entrambe le parti, il mediatore non potrà in nessun caso formulare una proposta. Il mediatore, nella formulazione della proposta e, salvo che a ciò non sia autorizzato espressamente e per iscritto dalle parti, non potrà fare in alcun modo riferimento alle informazioni acquisite nel corso della procedura, né potrà fornire considerazioni circa il comportamento o l’atteggiamento tenuto dalle parti. Il mediatore comunicherà per iscritto a ciascuna parte, la propria proposta, con l’invito a fargli pervenire per iscritto, entro sette giorni dalla comunicazione, l’accettazione o il rifiuto della proposta, specificando che la mancata risposta equivale a rifiuto della proposta stessa. Sarà compito della segreteria trasmettere alle parti la proposta del mediatore mediante l’utilizzo di mezzi idonei a comprovarne il ricevimento.  Qualora il mediatore ritenga necessaria la nomina di un esperto, egli lo comunicherà alle parti, le quali dovranno espressamente accettare tale nomina impegnandosi nel contempo a sostenerne in pari misura gli oneri. L’esperto verrà scelto dal mediatore tra gli iscritti all’Albo dei consulenti e periti del tribunale che ha competenza relativamente alla sede dell’Organismo. Le regole di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319. in base al quale ogni triennio puo essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazioni spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, riguardo alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente.   In ogni momento del procedimento, qualora una delle parti ritenga che il mediatore abbia violato i propri obblighi di imparzialità e/o riservatezza, può chiederne con istanza motivata indirizzata al responsabile dell’organismo, la sostituzione. Quest’ultimo, qualora ritenuto opportuno, potrà procedere alla sostituzione del mediatore ed alla contemporanea designazione di un nuovo mediatore. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche che appresso si descrivono. In ogni caso, l’accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.
      Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento.

Articolo 9
La mediazione telematica

  1. Consenso: L’uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E’ sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza  del mediatore nella sede dell’Organismo.
  2. Piattaforma telematica: La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

Articolo 10
Esito dell’incontro di mediazione

La mediazione può concludersi:
  1. quando tutte le parti istanti abbiano rinunciato al procedimento di mediazione;
  2. quando nessuna delle parti convenute abbia aderito alla mediazione;
  3. al termine del primo incontro dopo avere invitato le parti ad esprimersi in merito alla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, e ciò non si sia reso possibile secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
  4. con il raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti;
  5. con l’accettazione della proposta del mediatore;
  6. con la mancata accettazione della proposta da una od entrambe le parti;
  7. con il mancato raggiungimento dell’accordo.
Nel caso sub a) il mediatore darà atto con proprio verbale del mancato esperimento della procedura per rinuncia da tutte le parti istanti;
nel caso sub b) il mediatore dichiarerà il mancato accordo al primo incontro per assenza di tutte le parti convenute;
nel caso sub c) il mediatore verbalizzerà il mancato accordo al primo incontro evidenziando quali parti si siano rese favorevoli all’inizio della mediazione e quali no, con breve indicazione delle eventuali motivazioni addotte;
nel  caso sub d) verrà stilato verbale di accordo sottoscritto dalle parti,  dai loro avvocati  e dal mediatore al quale verrà allegato il testo dell’ accordo concluso;
nel caso sub e) verrà stilato verbale di accordo sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore con l’indicazione della proposta accettata;
nel caso sub f)  verrà stilato verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati  e dal mediatore con indicazione della proposta e con espressa indicazione di quali parti la abbiano accettata e quali la abbiano rifiutata;
nel caso sub g) verrà stilato verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati  e dal mediatore.
Il verbale di accordo è sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati i quali ultimi, con la sottoscrizione, attestano che esso è formalmente in regola e non è contrario alle norme imperative ed all’ordine pubblico, innanzi al mediatore, che certifica l’autografia della firma, previa identificazione delle parti.
Nel caso di accordo avente ad oggetto atti per i quali è prevista la trascrizione, il mediatore manda le parti per l’autentica innanzi al cancelliere dirigente del tribunale o, provvede alla convocazione presso la sede dell’Organismo di un notaio per l’autentica delle sottoscrizioni.
Il verbale di accordo contiene anche le modalità per l’esecuzione, il termine ed eventuali penali per il ritardo o l’inadempimento e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale


Articolo 11
Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore di tre mesi.
Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.
La data di conclusione è quella della redazione del verbale di mediazione o mancata mediazione.
L’esito negativo di un procedimento, anche per assenza delle parti, non esclude la proposizione di altra istanza, anche presso lo stesso Organismo.


Articolo 12
Efficacia esecutiva del verbale di accordo

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversi transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. Il verbale di cui al punto precedente costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Articolo 13
Riservatezza della procedura di mediazione

La mediazione è una procedura assolutamente riservata.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento, è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Le informazioni acquisite dalle parti, così come gli atti consegnati al mediatore da una parte nelle sessioni separate, non potranno essere resi noti alla controparte salvo che questa non esprima per iscritto il proprio consenso. E’ data facoltà alle parti di sottoscrivere dei patti con i quali esse esimano il mediatore e gli organi del procedimento dall’obbligo di riservatezza e non divulgazione.
Il mediatore potrà ricevere comunicazioni riservate dalle parti esclusivamente nelle sessioni
separate.
Ciascuna delle parti potrà accedere agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione, esclusivamente prendendo visione degli atti depositati nelle sessioni comuni , ovvero, per ciascuna parte, degli atti depositati nelle proprie sessioni separate.
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.

Articolo 14
Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

  1. È accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
  2. Consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
  3. Qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
  4. All'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
  5. La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

Articolo 15
Piattaforma on-line

L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.
La piattaforma è disponibile all’indirizzo web dedicato:
La piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

La stessa è dotata dei seguenti requisiti:

  1. Accesso riservato: L’accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all’accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso. Il processo di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” create e abilitate ad hoc che consentono l’accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l’assoluta riservatezza delle informazioni.
  2. Deposito delle istanze: Specificare come si intende provvedere sul deposito delle domande, soprattutto al fine della certezza della data di deposito, al fine degli effetti sostanziali della presentazione della domanda.
  3. Procedura di mediazione telematica: Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene on-line attraverso l’utilizzo della piattaforma e secondo una procedura controllata e riservata. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero processo di mediazione. Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma. Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
  4. Conclusione positiva della mediazione e la sottoscrizione del Mediatore e delle Parti del verbale di mediazione: Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro. In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza. Il verbale di avvenuta mediazione con il relativo testo dell’accordo, il verbale di mancata mediazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell’area loro riservata sul sito www.csf-mediazione.it  cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate. Inoltre, per il caso di cui all’ultimo inciso al comma 3 dell’art. 11, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di mediazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all’art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia “autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. La piattaforma online per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. La Segreteria dell’Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale
  5. Requisiti:  Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:
  6. Servizi aggiuntivi: Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:
    • casella di posta elettronica certificata (PEC).
    Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
    • kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l’attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.
Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

Articolo 16
Indennità di mediazione

  1. In caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun indennità è dovuta all’Organismo di mediazione, previste dalla Tabella A (allegata), ad eccezione delle spese di avvio e delle spese vive documentate, le quali sono dovute da ciascuna parte presente al procedimento di mediazione.
  2. Nel caso in cui nessuna delle controparti invitate, partecipi al procedimento di mediazione, sono dovuti  euro quaranta per il primo scaglione della Tabella A delle indennità ed euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni. Tale fattispecie non si applica in caso di formulazione di proposta contumaciale così come previsto dall'art. 16 comma 4 lettera e) del D.M. 180/2010.
  3. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
    Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro di mediazione un importo di euro 40,00 + iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 + iva per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate; che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Entrambe le parti, responsabili in solido, devono versare il totale dell’indennità prevista prima dell’inizio dell'incontro di mediazione e in ogni caso prima del rilascio del verbale di mediazione. L’Organismo si riserva la possibilità di accordare alle parti modalità di pagamento differenti rispetto a quanto sopra previsto.
  4. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella Tabella A – Spese di mediazione  ai sensi dell’art. 16 comma 4 DM 180/2010 .
  5. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
    a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
    b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
    c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
    d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2  del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
    e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
  6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione e’ liberamente determinato.
  7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
  8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
  9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
  10. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1bis e comma 2 , del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
  11. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
  12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  13. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
  14. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
  15. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento,come determinati a norma della Tabella A del DM 180/2010 sono derogabili.

Articolo 17
Responsabilità del servizio di mediazione

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l’organismo di appartenenza.
L’organismo di mediazione è assicurato, con polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro, per le responsabilità a qualunque titolo derivanti dallo svolgimento dell’attività di mediazione.
Il responsabile del procedimento di mediazione è responsabile per il trattamento dei dati personali che trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo trenta giugno 2003, n. 196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 18
Responsabilità delle parti

E’ di competenza esclusiva delle parti:
  1. Determinare il valore della controversia;
  2. Indicare i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  3. Individuare i soggetti che devono partecipare alla Mediazione, e che sono da ritenersi quindi titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia;
  4. Esplicitare l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
  5. Individuare la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
  6. Elaborare le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura;
  7. Rispondere di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate all’atto del deposito dell’istanza.
Articolo 19
Clausola finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d’incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. n. 180/2010 - D.M. 145/2011 e successive modificazioni o integrazioni.

Cerca

Avvia la procedura di Mediazione

  • Istanza di mediazione
  • Modulo altri istanti
  • Modulo altri convenuti
  • Regolamento dell'organismo
  • Customer Satisfaction
  • Codice Etico
  • Mod. accettazione mediazione
  • Mod. richiesta mediazione online
  • Modalità di pagamento
  • D. Lgs. n. 28/2010
  • D. M. n. 180 del 2010
  • D.M. n. 145 del 2011
  • D.M. n. 139 del 4 agosto 2014

Copyright © 2011 - Centro Servizi e Formazione srl - Via Signorelli, 27 - Melito di Napoli (NA) - P.IVA 05124921213 - capitale sociale i.v. 50.000 euro - Web design by InsightAgency
Organismo di mediazione accreditato al n. 240 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. • Informativa sulla privacy • Informativa sui cookie

CSS Valid | XHTML Valid | Top
Copyright © CSF Centro Servizi e Formazione Srl - 2025 All rights reserved. Web Design by InsightAgency
Regolamento